Con il Memorandum d’Intesa di Londra (in inglese Memorandum of Understanding of London), accordo sottoscritto il 5 ottobre 1954 fra i governi d’Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia, veniva stabilita la cessazione dell’amministrazione militare nelle due zone del Territorio Libero di Trieste (previsto dall’allegato VII del Trattato di pace di Parigi) e la cessione della Zona A all’amministrazione civile italiana e della Zona B a quella jugoslava. Il Memorandum, considerato un accordo di carattere “pratico” e non un trattato internazionale (per cui non è stato sottoposto a ratifica parlamentare) entrò ufficialmente in vigore il 26 ottobre. Contestualmente venne inoltre disposta una rettifica delle linee di demarcazione tra le due zone nei comuni di Muggia e di San Dorligo della Valle, collocandole tra punta Grossa e punta Sottile. I confini subirono una variazione a vantaggio della Jugoslavia attribuendo alla Zona B una parte dei territori del comune di Muggia, fra cui le frazioni di Elleri, Bosini, Crevatini, Plavia e parte di Albaro Vescova (Scoffie), trasferendo alla RFPJ un territorio di 11,5 chilometri quadrati e circa 3.500 abitanti, precedentemente afferenti alla Zona A amministrata dal governo militare alleato. Il Governo italiano si impegno a mantenere il Porto Franco di Trieste in armonia con le disposizioni degli articoli da 1 a 20 dell’allegato VIII del Trattato di Pace del 1947.

Il Memorandum d’intesa di Londra costituì una sistemazione provvisoria, in quanto lo stesso non verteva sulla sovranità, ma sul passaggio d’amministrazione.
La soluzione stabilita dal memorandum d’Intesa non fu infatti considerata definitiva, almeno per quanto riguarda l’Italia, che tenne viva per oltre vent’anni la controversia sul carattere provvisorio o definitivo di tale accordo.
Soltanto nel novembre del 1975, a Osimo, vicino ad Ancona, l’Italia e la Jugoslavia firmarono l’omonimo Trattato che pose definitivamente fine alla questione dei confini tra i due Stati e stabilì le rispettive sovranita sulle zone A e B dell’ex TLT. In questo modo, la linea di frontiera tra le due ex Zone del TLT divenne confine di stato ufficiale tra l’Italia e la Jugoslavia. Tali accordi entrarono in vigore nel 1977. Da allora, il territorio istriano della zona B divenne a tutti gli effetti territorio jugoslavo.

Lo Statuto Speciale annesso al Memorandum

Il Memorandum di Londra comunque introdusse delle importanti norme a tutela delle rispettive minoranze (non previste dal precedente Trattato di Pace) che vennero inserite in uno specifico Statuto Speciale contenuto nell’Allegato II del Documento. Lo Statuto Speciale impegnava i due Stati a conformarsi ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948 (il Trattato di Pace essendo precedente non poteva farvi riferimento). Lo Statuto prevedeva l’eguaglianza di trattamento nell’uso delle lingue, la punizione di qualsiasi forma di incitazione all’odio nazionale o razziale, la difesa del carattere etnico e del libero sviluppo culturale dei due gruppi etnici e linguistici, il diritto, per loro, ad una propria stampa nella lingua materna, il diritto all’istruzione nella propria lingua, la piena libertà di funzionamento delle organizzazioni educative, culturali, sociali e sportive. Ad entrambi i gruppi erano concessi asili d’infanzia, scuole elementari, secondarie e professionali con insegnamento nella lingua materna. Si stabiliva inoltre l’obbligo di conservare tutti gli istituti scolastici esistenti secondo un elenco allegato, ovvero il divieto di modificare il tessuto scolastico esistente. Prima di chiudere qualsiasi scuola era fatto l’obbligo di consultare la commissione mista prevista dallo stesso Statuto. Le parti inoltre si obbligavano ad assicurare che l’insegnamento in tali scuole venisse impartito da insegnanti della stessa lingua madre degli alunni.

Erano previste inoltre importanti norme a tutela del bilinguismo parlato e visivo; tali norme avrebbero contribuito a mantenere il bilinguismo, sino ai giorni nostri, nella Zona B sottoposta all’amministrazione civile jugoslava, nelle località del Comune di Trieste e negli altri comuni della Zona A, ceduta all’amministrazione italiana, nei quali gli appartenenti ai gruppi etnici costituivano un elemento rilevante (almeno un quarto) della popolazione. Sotto questo aspetto il bilinguismo visivo si estendeva integralmente a tutta l’ex Zona B, in quanto, al momento dell’entrata in vigore del Memorandum, nell’area risiedeva ancora una considerevole quantità di appartenenti alla componente italiana (che l’esodo anche da questa zona avrebbe successivamente ridotto in modo significativo).

Un’altra delle disposizioni di particolare rilevanza contenute nello Statuto Speciale era quella che prescriveva il divieto ad apportare qualsiasi mutamento alle circoscrizioni delle unità amministrative nelle due zone, che potesse arrecare pregiudizio alla composizione etnica delle stesse unità.

Va rilevato che lo Statuto cosituì la base negoziale e normativa per l’apertura ufficiale dei rispettivi consolati, per l’istituzione dei consulenti pedagogici dei due paesi a sostegno delle scuole delle rispettive minoranze, per il successivo avvio dei seminari di aggiornamento, per l’assegnazione di borse di studio, degli aiuti e la fornitura di materiale didattico, degli interventi e dello sviluppo dei rapporti di collaborazione culturale a favore dei due gruppi nazionali. Il Memorandum contribuì inoltre a confermare e consolidare le clausole dell’Accordo sul piccolo traffico di frontiera stipulato fra i due Paesi ad Udine il 3 febbraio del 1949.
Lo Statuto prevedeva inoltre un sostegno degli Stati allo sviluppo economico delle due minoranze, senza discriminazioni e con un’equa ripartizione dei mezzi finanziari disponibili. Tali aiuti e sostegni, così come l’applicazione di tutte le altre disposizioni previste dallo Statuto, erano demandati a una commissione mista italo-jugoslava, che aveva inoltre la facoltà di esaminare i reclami e le questioni sollevate da individui appartenenti alle due minoranze in merito all’esecuzione dello Statuto.

L’applicazione dei contenuti dello Statuto speciale annesso al Memorandum era comunque soggetto a una condizione di “asimmetria” , ovvero a una disparità o non “equiparabilità” oggettiva nei due Paesi in considerazione della diversità dei sistemi politici ed economici vigenti nei rispettivi territori. In Italia, ovvero nell’ex Zona A, vigevano delle condizioni di economia di mercato, e delle garanzie democratiche e di libertà individuale e di intrapresa che in Jugoslavia e nell’ex Zona B non erano previste o consentite. Questo fece sì che, soprattutto sul piano dello sviluppo economico della minoranza italiana nell’ex Zona B, non si affermassero gli stessi strumenti e le stesse condizioni (banche, casse di risparmio, istituzioni e associazioni economiche) applicate nell’ex Zona A. Analoghe furono le “asimmetrie” nel campo dei diritti e delle libertà individuali, che si riflessero direttamente, per quanto riguardava la minoranza italiana, sulla natura e le caratteristiche di sviluppo delle proprie istituzioni culturali e strutture associative, sul sostanziale rispetto dei diritti, e sulla reale, libera ed effettiva partecipazione alla vita sociale e politica nel territorio d’insediamento.

Il Memorandum di Londra si riflesse direttamente anche sul tessuto sociale, politico e organizzativo delle associazioni degli esuli. In opposizione alle decisioni del Memorandum che assegnavano la Zona B dell’ex TLT all’amministrazione civile jugoslava (preludio della cessione definitiva della sovranità) nacque, sul finire del 1954, l’Unione degli Istriani, affinchè la situazione determinatasi non assumesse un carattere definitivo. La nuova situazione politica e diplomatica produsse dei profondi sussulti all’interno delle varie componenti del mondo associativo degli esuli, avviando un serrato confronto sulle problematiche, le incognite e le sfide che il mutato contesto stava ponendo.